INDUSTRIA 4.0 TUTTE LE NOVITA’ SUI BONUS POTENZIATI
IN LEGGE DI BILANCIO 2020
PRESENTAZIONE
Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità̀.
Le principali azioni:
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Credito d’imposta formazione 4.0
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Le nuove regole, previste dal disegno di legge di Bilancio 2021 approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, sono valide per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Previste inoltre aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Esteso poi l’ambito oggettivo del credito d’imposta per i beni strumentali generici, aperto a imprese e professionisti: con la nuova disciplina, sono agevolabili anche i beni immateriali.
Rispetto alla precedente formulazione, la nuova normativa si caratterizza per:
– aliquote agevolative più elevate,
– più alti limiti massimi delle spese ammissibili
– minori tempi di fruizione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dai benefici del credito di imposta:
le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità̀ aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.
La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
CARATTERISTICHE DEL CREDITO:
Il credito d’imposta:
- non può essere ceduto / trasferito
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
BENI MATERIALI E IMMATERIALI NON 4.0
CREDITO D’IMPOSTA BENI MATERIALI 4.0
Beni materiali connessi all’Industria 4.0 di cui all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive
TABELLA DI INVESTIMENTO
Allegato A
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”
L’allegato “A” è suddiviso in tre grandi aree:
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità̀ e della sostenibilità̀;
3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Per poter beneficiare del credito vengono poste alcune condizioni:
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti cinque caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part programm,
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
4. interfaccia (HMI) tra uomo e macchina semplici e intuitive,
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti tre caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisici).
L’interconnessione e l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica sono requisiti essenziali.
CREDITO DI IMPOSTA BENI IMMATERIALI (es. software 4.0)
Beni immateriali connessi all’Industria 4.0 di cui all’Allegato B della
Legge 11 Dicembre 2016, n. 232
CREDITO DI IMPOSTA SULLE SPESE IN R&S, INNOVAZIONE E DESIGN
CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
ONERI DOCUMENTALI
Rimangono confermati gli oneri documentali.
In particolare, viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento della norma di riferimento.
Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegato A e B annesso alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità̀ rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.